Qual è la missione della gendarmeria turca?

Scopri la missione del Gendarme Turco! Esplora i loro ruoli vitali, le responsabilità e l’impatto storico.

La gendarmeria turca, o  Jandarma Genel Komutanlığı , come è nota in Turchia, è una parte di lunga data dell’apparato di sicurezza del paese. Risalendo all’era dell’Impero Ottomano, il ruolo della gendarmeria si è spostato e si è evoluto in sincronia con le esigenze di sicurezza della Turchia.

la missione del gendarme turco

introduzione

Storia e ruolo del gendarme turco

La gendarmeria turca  affonda le sue radici nel XIX secolo, quando fu istituita per la prima volta come branca della polizia ottomana responsabile della sicurezza interna. Ha riportato una caratteristica militare nell’era moderna; tuttavia, ora è principalmente assegnato al mantenimento dell’ordine pubblico in aree che non rientrano nella giurisdizione delle forze di polizia.

Importanza del gendarme nel mantenimento della sicurezza

Date le complessità geopolitiche che abbracciano la Turchia, sia a livello nazionale che regionale, il ruolo della gendarmeria non è mai stato così cruciale.

Hanno il compito di prevenire e indagare sui crimini, mantenere l’ordine pubblico e assistere altre agenzie di sicurezza quando necessario. Dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata al mantenimento della pace e della sicurezza nelle zone rurali, la gendarmeria svolge un’ampia gamma di compiti per garantire la sicurezza della nazione.

Pertanto, la gendarmeria turca rappresenta un pilastro cruciale nel mantenimento della sicurezza nazionale e nel contribuire alla resilienza e stabilità della Turchia.

Responsabilità del gendarme turco

Mantenere la legge e l’ordine nelle zone rurali

Il Jandarma  ha giurisdizione nelle aree dove non ci sono forze di polizia, soprattutto nelle regioni rurali. Sono responsabili di garantire la sicurezza e la protezione di queste comunità, assicurandosi che la legge e l’ordine siano rispettati.

Il Jandarma svolge anche un ruolo attivo nelle indagini sui crimini, nell’esecuzione dei servizi giudiziari e nella fornitura di sicurezza pubblica in queste aree.

missione del gendarme turco

Sicurezza delle frontiere e operazioni antiterrorismo

Il Jandarma ha il compito di salvaguardare i confini della Turchia da attività illecite, come il contrabbando e la tratta di esseri umani.

Sono ben attrezzati per gestire le operazioni antiterrorismo, svolgendo un ruolo fondamentale nella lotta al terrorismo all’interno della nazione. Il Jandarma possiede addestramento e attrezzature specializzati, che consentono loro di rispondere in modo efficace e deciso a queste gravi minacce. Il loro duro lavoro contribuisce in modo significativo alla sicurezza nazionale.

Ciascuno di questi compiti contribuisce alla missione generale della Jandarma: garantire la sicurezza, la pace e la prosperità della nazione turca e dei suoi cittadini.

Collaborazione con altre forze dell’ordine

La  gendarmeria turca  svolge un ruolo significativo nel mantenimento della pace e dell’ordine nelle zone rurali. Tuttavia, il Jandarma non lavora da solo, ma spesso si avvale di collaborazioni con altre forze dell’ordine, sia sul fronte nazionale che internazionale.

Collaborazioni con Forze di Polizia e Militari

In Turchia, la Jandarma mantiene stretti contatti con la polizia locale e le forze militari per garantire un approccio armonizzato alla sicurezza.

Dalle operazioni congiunte alla condivisione dell’intelligence, queste partnership consentono una risposta più efficiente alle emergenze e alle minacce. Lavorano insieme in varie operazioni, tra cui l’antiterrorismo, il controllo della droga e la lotta alla criminalità organizzata.

Coordinamento con le Organizzazioni Internazionali

A livello internazionale, il Jandarma ha stabilito partnership con organizzazioni come  INTERPOL  ed  EUROPOL  in uno sforzo concertato per combattere la criminalità transnazionale.

Queste collaborazioni consentono al Jandarma di rimanere aggiornato sulle questioni di sicurezza globale, consentendo loro quindi di implementare misure proattive in Turchia.

IV. Addestramento ed equipaggiamento della gendarmeria turca

Programmi di formazione specializzati

Il comando Jandarma mantiene diverse strutture di addestramento in cui il personale è sottoposto a programmi di addestramento rigorosi e specializzati per garantire che sia ben attrezzato per gestire un’ampia gamma di problemi di sicurezza.

La formazione comprende l’apprendimento teorico ed esercitazioni pratiche che migliorano la loro efficacia operativa in aree come l’antiterrorismo, il controllo delle sommosse, le indagini sui crimini e la sicurezza delle frontiere.

Attrezzature e tecnologia moderne

Oltre alla formazione completa, l’efficacia della gendarmeria turca è potenziata dal loro accesso a attrezzature e tecnologie moderne. Ciò include armi all’avanguardia, sistemi di sorveglianza, veicoli blindati e aerei e dispositivi di comunicazione.

La loro capacità di adattare e utilizzare soluzioni tecnologiche innovative gioca un ruolo significativo nel migliorare i tempi di risposta e l’efficacia nel mantenere la legge e l’ordine.

Allenamento Jandarma

Il gendarme turco Doveri secondo la legge

Doveri civili

Principi dei doveri civili 

ARTICOLO 11- (1) Gendarmeria;

a) Protegge la vita, l’onore e la proprietà delle persone.

b) Adottare le misure necessarie per prevenire la commissione di reati e per mantenere l’ordine pubblico.

c) Tutela l’ordine pubblico, l’incolumità del pubblico e delle persone e l’inviolabilità dell’abitazione.

ç) Adottare le misure necessarie per il sicuro esercizio dei diritti e delle libertà previsti dalla Costituzione e dalle leggi.

d) Previene atti illeciti che turbino la quiete e la tranquillità del pubblico.

e) Assistere coloro che cercano aiuto, i bambini bisognosi di protezione, i minori bisognosi di assistenza, i disabili, gli ammalati, gli anziani, gli infermi o gli orfani, gli estranei.

f) Impedisce ogni tipo di contrabbando.

g) Adotta misure per garantire la protezione esterna degli istituti penitenziari e garantisce la protezione dei detenuti e dei condannati attraverso il loro trasferimento e trasferimento.

ğ) Raccoglie informazioni, collabora con altre unità di intelligence e forze dell’ordine e condivide informazioni al fine di garantire sicurezza e protezione, rivelare crimini, identificare e arrestare gli autori dei crimini commessi.

h) Collabora con altre forze dell’ordine, istituzioni pubbliche, università e organizzazioni non governative e realizza progetti per la prevenzione dei reati.

ı) Svolge servizi di traffico e svolge operazioni relative a incidenti stradali.

Doveri relativi alla protezione della vita, della proprietà e della proprietà delle persone

ARTICOLO 13- (1) È essenziale adottare misure generali e protettive per la protezione della vita, della proprietà e della proprietà delle persone. La protezione personale e la protezione devono essere eseguite solo per ordine dell’autorità civile competente nel caso in cui vi sia una disposizione speciale nella legislazione o in casi di natura speciale.

(2) In conformità con le disposizioni del codice penale turco n. 26 del 9/2004/5237 e di altre leggi in materia di protezione della proprietà e sicurezza della proprietà, le misure e le ispezioni da adottare devono essere eseguite dalla gendarmeria nel suo ambito di compiti e responsabilità.

Attività relative a disastri ed eventi

ARTICOLO 14- (1) Gendarmeria; Quando ottiene informazioni da incendi, alluvioni, terremoti, frane, valanghe ed eventi simili, ne dà comunicazione ai propri preposti e ai pubblici ufficiali competenti. Anche la gendarmeria si reca sul posto senza indugio e prende tutte le misure necessarie. Prende precauzioni per prevenire la perdita e il saccheggio dell’oggetto salvato. Determinare le cause dell’incendio, i danni causati da altri eventi, il tipo e la quantità di oggetti recuperati. La gendarmeria consegna una copia del verbale redatto in relazione all’incidente all’autorità civile e un’altra copia all’ufficio del pubblico ministero.

(2) Gli obblighi previsti dalla legge n. 15 del 5/1959/7269 sull’assistenza da fornire mediante misure da adottare a causa di calamità che colpiscono la vita pubblica e altre disposizioni legislative pertinenti devono essere adempiuti nell’ambito della suddetta legge e legislazione.

Compiti relativi a malattie infettive e rabbia e rinvio dei malati di mente

ARTICOLO 15- (1) Gendarmeria; Quando viene a conoscenza di malattie infettive dell’uomo o degli animali, dapprima ne informa i soggetti interessati e adempie agli altri compiti richiesti nelle loro regioni nell’ambito della legislazione in materia, in particolare la legge sulla pubblica igiene del 24/4/1930 e numerata 1593 e il Legge sui servizi veterinari, fitosanitari, alimenti e mangimi del 6/11/2010 e numerata 5996.

(2) La gendarmeria è inoltre obbligata a notificare immediatamente alle istituzioni sanitarie competenti gli animali rabbiosi nella sua area di servizio o le persone morse da questi animali e ad adempiere alle richieste di assistenza debitamente comunicate in caso di qualsiasi attacco nei lavori di sorveglianza e separazione essere svolto da queste istituzioni.

(3) Se esiste la possibilità che i malati di mente, il cui rinvio è ritenuto necessario in luoghi in cui non esiste un’organizzazione di polizia, possano aggredire altri, il dovere di rinvio deve essere svolto dalla gendarmeria per non essere responsabile di il rinvio e solo per prevenire l’attacco. Tuttavia, nell’ambito della legge n. 2803, nei casi in cui la gendarmeria è a capo di un’intera provincia o distretto, spetta anche alla gendarmeria il compito di dispacciamento.

Obblighi relativi alla tutela dei diritti e delle libertà

ARTICOLO 17- (1) Gendarmeria; prende le misure necessarie per assicurare che le persone esercitino i loro diritti e libertà stabiliti nella Costituzione e nelle leggi senza paura e in sicurezza. Previene e reprime atti e comportamenti illeciti che impediscono alle persone fisiche di esercitare i poteri e i diritti dello Stato e delle altre persone giuridiche pubbliche e di diritto privato nell’ambito della legislazione.

Compiti relativi al divieto di rumore

ARTICOLO 21- (1) Coloro che fanno rumore dentro e fuori l’abitazione dopo le ore 24 in qualsiasi modo che disturbino in qualsiasi modo il benessere e la pace delle persone dei dintorni sono vietati dalla gendarmeria. A chi non ottemperasse a tale divieto si applicano le disposizioni della Legge sui delitti del 30/3/2005 e numerata 5326 e della Legge n. 5237.

(2) Al fine di consentire l’adozione di misure per la tutela dell’ordine pubblico in occasione di matrimoni, fidanzamenti, concerti, fiere, feste e raduni simili, le persone interessate devono avvisare l’autorità civile con quarantotto ore di anticipo.

(3) Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento in materia di valutazione e gestione del rumore ambientale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4/6/2010 con il numero 27601.

Compiti per coloro che hanno bisogno di aiuto

ARTICOLO 22- (1) I doveri della gendarmeria nei confronti di coloro che necessitano di assistenza sono i seguenti.

a) Aiutare tutti coloro che sono in pericolo e chiedere aiuto.

b) Fornire un mezzo di trasporto adeguato alle persone che si ammalano per strada, che hanno subito un incidente e che non possono permettersi di recarsi nel luogo che desiderano raggiungere, per inviarle all’istituzione sanitaria competente o per reperire personale sanitario , di informare le loro famiglie e di accompagnarle quando necessario.
c) A garantire la disponibilità di un luogo idoneo per coloro che non riescono a stare al passo con i mezzi di trasporto o che restano d’intralcio a questi veicoli nel caso in cui non possano muoversi per vari motivi, e quindi non abbiano un posto dove andare o siano privati ​​di fornire un posto adatto per se stessi.
ç) Reperire i rappresentanti legali degli inabilitati o dei bambini che non hanno il potere di denunciare la loro residenza e consegnarli ai loro rappresentanti legali, e consegnare coloro che non hanno rappresentanti legali all’ufficio sociale competente enti assistenziali o comuni.

d) Fornire le informazioni necessarie ai richiedenti per chiedere un luogo o un modo.

(2) Quando i rappresentanti legali dei bisognosi di assistenza, dei bambini orfani e di coloro che si trovano in una situazione di indigenza si astengono dal riceverli, la situazione è determinata dalla gendarmeria in un rapporto e deve essere intentata un’azione legale.

(3) Ai sensi della Legge n. 5237 e della Legge sui Servizi Sociali n. 24 del 5/1983/2828, la Gendarmeria è tenuta a comunicare alle autorità del Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali le famiglie, i bambini, i disabili e gli anziani e le altre persone bisognose di servizi sociali bisognosi di protezione, cura e assistenza e di collaborare con le autorità del Ministero competente nelle indagini che riguardano tali persone.

(4) Gendarmeria; Nell’ambito della Legge n. 8 del 3/2012/6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne, svolge i compiti ed esercita i poteri relativi alle misure da adottare a tutela delle donne, minori, familiari e persone vittime di stalking persistente unilaterale e per prevenire la violenza contro queste persone nell’area di responsabilità. La gendarmeria ha l’obbligo di informare senza indugio di tali fatti le autorità civili e le autorità competenti.

Compiti relativi alle indagini e al processo di detenuti e condannati

ARTICOLO 25- (1) L’elenco nominativo dei detenuti e dei condannati da portare all’autorità giudiziaria per le indagini e le udienze è notificato per iscritto dal direttore dell’istituto di esecuzione al comandante della gendarmeria che svolge il compito di protezione. Il comandante della gendarmeria determina la forza della pattuglia di guardia e mette a disposizione i detenuti e i detenuti nel luogo e nell’ora desiderati.

(2) I condannati e i detenuti non possono incontrarsi con altri né per strada né in tribunale e scambiare o scambiare qualsiasi cosa.

(3) Quando condannati e detenuti vengono portati davanti al pubblico ministero, al giudice o al tribunale, se sono dotati di dispositivi di isolamento, devono essere rimossi e possono entrare senza vincoli. All’uscita da questi luoghi, gli strumenti di scaglionamento possono essere reinstallati nell’ambito della normativa di riferimento.

Missioni militari

ARTICOLO 41- (1) Unità di gendarmeria; Nei casi di mobilitazione e di guerra sarà posto sotto il comando dei comandi di forza con le sezioni da determinarsi con deliberazione del Consiglio dei Ministri e con la restante parte proseguirà le sue normali funzioni. In caso di mobilitazione e di guerra, la gendarmeria svolge i compiti assegnati dalla Legge sulla mobilitazione e lo stato di guerra del 4/11/1983 e numerata 2941.

(2) unità di gendarmeria; Su richiesta del Capo di Stato Maggiore Generale, il Ministro, e nelle province, se richiesto dal comandante del presidio, con l’approvazione del governatore, esercitano anche le funzioni militari loro assegnate. La portata, la natura ei principi di adempimento di tali doveri sono determinati dallo Stato Maggiore e dal Ministero.

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Ciao! Sono Hatice Kulalı, un orgoglioso cittadino turco di Kutahya Gediz e farmacista. Amo molto il mio paese, la sua ricca cultura, l'eccezionale ospitalità e le tradizioni uniche. Sono felice di condividere con voi la bellezza della Turchia, buona lettura!

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